Nel Consiglio dei ministri del 27 giugno 2023 il Governo ha approvato un Disegno di Legge sulla sicurezza stradale che se approvato dal Parlamento conferirà la delega al Governo stesso di disporre “Interventi in materia di sicurezza stradale” con delega per la revisione del codice della strada di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra le novità da segnalare, il Governo chiede che il Parlamento gli conferisca delega per introdurre norme più severe per chi venga trovato alla guida di veicoli a motore in stato di ebbrezza da alcool o dopo avere assunto sostanze stupefacenti. Con riguardo all’uso di stupefacenti, il Codice della strada vigente non punisce chi guida veicoli avendo assunto sostanze stupefacenti. Il conducente viene punito solo se guida “sotto l’effetto” delle sostanze medesime. Il che significa che, a differenza con quanto accade per l’assunzione di alcool, gli organi di polizia e l’autorità giudiziaria, oltre alla presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo, devono accertare se nel momento in cui il soggetto era alla guida del veicolo questi fosse sotto gli effetti di tali sostanze. Questo perché è noto che le tracce degli stupefacenti, a differenza dell’alcool, possono permanere nell’organismo umano anche per mesi dopo che i loro effetti psicotropi si sono del tutto esauriti. Ebbene, con la modifica al Codice della strada chiesta dal Governo si mira ad eliminare la necessità di tali accertamenti consentendo di presumere che se nel conducente sono state rinvenute tracce di sostanze stupefacenti questi verrà considerato automaticamente perseguibile per guida sotto gli effetti di esse anche se al momento dell’accertamento o dell’incidente era perfettamente lucido. Il fine è evidentemente quello di facilitare il compito degli organi di polizia e della magistratura nel perseguire reati stradali o illeciti stradali legati all’uso di droghe da un lato e scoraggiare l’assunzione di queste ultime imponendo una “tolleranza zero” in caso di guida di veicoli a motore. In altre parole, vi sarebbe l’eliminazione della necessità che il soggetto sia colto alla guida in “stato di alterazione psico-fisica” derivante da assunzione di sostanze stupefacenti. Per il perfezionamento del reato, sarà, quindi, sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, anche non essendo in stato di alterazione. Viene poi proposta l’introduzione dell’imposizione di un divieto di assunzione di alcool nei confronti di coloro che venissero trovati alla guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 1,5 grammi per litro. In pratica, sulla patente di questi soggetti verrebbe apposto il codice 68, che comporta la prescrizione del divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida. In tali casi, si prevede anche che il prefetto imponga al guidatore di sottoporre la patente a revisione con visita medica. In questi casi, nei confronti del conducente sulla cui patente sia stato apposto il codice 68 è previsto l’aumento di un terzo delle sanzioni per guida sotto l’influenza di alcool. Inoltre, a questi soggetti potrà essere imposta l’installazione a proprie spese di un dispositivo che impedisca l’avvio del veicolo in caso di positività all’alcool-test denominato “alcolock” e, in caso di alterazione o manomissione o rimozione dei sigilli del dispositivo “alcolock”, le sanzioni risulterebbero addirittura raddoppiate. E’ prevista la possibilità per gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti, o quando gli accertamenti preliminari abbiano dato esito positivo, di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare. Ai medesimi accertamenti, la polizia stradale deve procedere sempre in caso di incidente. Gli organi di polizia stradale avrebbero facoltà di ritirare immediatamente la patente al conducente che sia stato trovato positivo agli accertamenti preliminari e non fossero ancora disponibili gli esiti degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello. Allo stesso conducente verrebbe impedito di continuare a guidare anche per riportare a casa il veicolo. Inoltre, al Prefetto è data la possibilità di sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale. Ove la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è comunque disposta la revoca della patente. Si prevedono ulteriori casistiche per la sanzione della sospensione della patente, in particolare quando questa abbia un punteggio attributo inferiore a venti punti. La durata della sospensione della patente, da 7 a 15 giorni, risulta parametrata al numero di punti posseduti dall’autore dell’illecito al momento dell’accertamento. la sospensione conseguirà in modo diretto e automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza prefettizia. Per i casi più gravi viene prevista la possibilità di disporre il c.d. “ergastolo della patente” vale a dire la revoca permanente della patente senza possibilità alcuna di riaverla in futuro. E' bene precisare, però, che le novità di cui sopra sono solo una proposta di legge che per divenire legge dovrà essere sottoposta al vaglio del Parlamento che potrà apportare tutte le modifiche (emendamenti) da esso ritenute ovvero non approvarlo affatto. Vero è che il Governo possiede una maggioranza stabile in Parlamento ma è anche vero che i tempi di approvazione saranno abbastanza lunghi dato che il disegno di legge dovrà essere approvato nel suo testo integrale ed identico sia dalla Camera dei deputati sia dal Senato.